1. LA COSTRUZIONE EUROPEA


La creazione della prima "Comunità", la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ha costituito il punto di partenza di oltre cinquant'anni di elaborazione di trattati europei.
Dal 1951 (trattato CECA) al 2001 (trattato di Nizza) sono stati firmati ben 16 trattati.
La costruzione europea è un processo dinamico. L'Unione si sviluppa secondo un approccio progressivo basato su solidarietà parziali che si sono progressivamente estese dai settori economici a quelli politici.
La presente scheda di sintesi passa in rassegna le grandi tappe della costruzione europea in ordine cronologico.

L'europa Diplomatica Del Dopoguerra

La cooperazione europea all'inizio fu soltanto il proseguimento di alcune alleanze militari del periodo bellico. Per esempio, il trattato dell'Unione occidentale risalente al marzo 1948 prorogava l'alleanza di Francia, Gran Bretagna e Belgio, la quale in seguito fu estesa e costituì l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) (EN), (FR). Quasi contemporaneamente, la cooperazione europea si applicava all'economia con la creazione, nell'aprile 1948, dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che sarebbe diventata l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (FR). L'Europa politica nasceva poco tempo dopo con la creazione del Consiglio d'Europa che avrebbe consentito alla cooperazione europea di estendersi a numerose forme di attività politiche, tecniche, sociali ed economiche. Tuttavia, per quanto estesa fosse, la cooperazione rimaneva una costruzione interstatale.

L'europa Sovranazionale: Istituzione Delle Comunità (1951-1965)

L'Europa sovranazionale corrisponde a una nuova concezione dell'Europa formulata da Robert Schuman nella famosa dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo approccio, che è definito funzionalista, intende creare una solidarietà di fatto fra gli Stati membri. L'iniziativa avrebbe creato nella nebulosa europea un nocciolo duro di Stati, "l'Europa dei sei", e fatto nascere le Comunità europee.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio - CECA (1951-2002

La prima applicazione del nuovo sforzo di integrazione fu la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che si prefiggeva di organizzare la libertà di circolazione del carbone e dell'acciaio nonché il libero accesso alle fonti di produzione. Questa Comunità comprendeva sei Stati: la Francia, la Germania, l'Italia e i tre paesi del Benelux. Gli Stati membri erano sottoposti a organi sovranazionali, con competenze limitate ai settori del carbone e dell'acciaio ma dotati del potere di prendere decisioni e di imporle. Le decisioni venivano prese dall'Alta autorità e dal Consiglio dei ministri, mentre l'Assemblea parlamentare aveva un ruolo essenzialmente consultivo.
Il trattato di Parigi aveva creato la CECA per una durata limitata a 50 anni. La CECA si è quindi sciolta il 23 luglio 2002.

Comunità economica europea (CEE) e Comunità europea dell'energia atomica, detta Euratom (1957)

Dopo il fallimento della Comunità europea di difesa (CED) nel 1954, il prolungamento della CECA resterà in campo economico con la creazione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, meglio nota con il nome di Euratom. Queste due Comunità sono create dai famosi "trattati di Roma" firmati nel marzo 1957.
La CEE, di cui fanno parte i sei paesi già membri della CECA, si prefigge l'integrazione mediante gli scambi in vista dell'espansione economica. Crea inoltre un mercato comune e un'unione doganale e prevede politiche comuni (agricoltura, commercio e trasporti).
L'Euratom conta esattamente gli stessi Stati membri. I suoi obiettivi sono contribuire alla formazione e alla crescita della industrie nucleari europee, vigilare affinché tutti gli Stati membri possano approfittare dello sviluppo dell'energia atomica e garantire la sicurezza dei rifornimenti. Parallelamente, il trattato garantisce un elevato livello di sicurezza per la popolazione e impedisce lo sviamento dei materiali nucleari a fini diversi da quelli a cui sono destinati.
In definitiva, a partire dal 1957 vi sono tre Comunità distinte che coincidono. Le tre Comunità hanno alcune istituzioni comuni, mentre altre costituiscono ancora dei doppioni e la loro unificazione diventa quindi necessaria. Il trattato di Bruxelles del 1965 fonde gli esecutivi delle tre Comunità in un'unica "Commissione delle Comunità europee" e instaura un Consiglio unico che sostituisce i Consigli delle tre Comunità.

Crisi E Resistenza Delle Sovranità (1961-1970)

Durante questo periodo si assiste a una vera e propria rimessa in causa dei principi fondamentali della costruzione europea, contro la quale si rafforza la resistenza delle sovranità. I sostenitori di un'Europa delle patrie rifiutano il concetto sovranazionale delle Comunità.

Fallimento del piano Fouchet (1961)

Nonostante il fallimento della Comunità europea di difesa, la questione della cooperazione politica fra Stati membri torna in auge. Nel 1961, una commissione intergovernativa presieduta dal diplomatico francese Christian Fouchet viene incaricata dai Sei di preparare proposte concrete al fine di favorire l'unione politica. Al termine dei lavori, propone di istituire un'unione avente per obiettivo una politica estera comune e una politica comune di difesa. Tre obiezioni provocano però il fallimento del negoziato su tale progetto: l'incertezza sulla partecipazione della Gran Bretagna, le divergenze sulla questione di una difesa europea che aspira all'indipendenza rispetto all'alleanza atlantica e il carattere troppo intergovernativo delle istituzioni proposte, che rischiava di privare di significato sovranazionale le istituzioni comunitarie esistenti.

Crisi della sedia vuota (1965)

Opponendosi a una serie di proposte della Commissione che riguardavano fra l'altro il finanziamento della politica agricola comune, a partire dal luglio 1965 la Francia cessò di partecipare alle riunioni del Consiglio esigendo, per riprendere il posto, un accordo politico sul ruolo della Commissione e il voto a maggioranza. Questo episodio della storia dell'Europa è noto come "crisi della sedia vuota". La crisi si sciolse grazie al compromesso del Lussemburgo (gennaio 1966), secondo il quale "quando sono in gioco interessi molto importanti di uno o più paesi, i membri del Consiglio si sforzano di giungere a soluzioni che possano essere adottate da tutti nel rispetto dei reciproci interessi".

Primi Allargamenti E Rilancio (1970-1985)

Nel corso di questo periodo, avvengono i primi allargamenti delle tre Comunità a nuovi Stati membri e la dinamica comunitaria viene rilanciata grazie a sviluppi concreti.
La Gran Bretagna entra nelle Comunità europee nel gennaio 1973, insieme a Danimarca e Irlanda. Nel 1980 è la volta della Grecia, seguita da Spagna e Portogallo nel 1986.
Nel corso degli anni '70, la costruzione europea è proseguita ma è stata accompagnata da due grandi crisi mondiali: la crisi del dollaro e quella del petrolio, in seguito alle quali la Comunità ha dovuto sforzarsi di riflettere sul proprio futuro. Sono stati avviati numerosi lavori. Tra i più importanti possiamo citare le relazioni Davignon (1970) e Tindemans (1975), la relazione del comitato dei "tre saggi" (1978), il progetto Spinelli (1984) e il Libro bianco sul completamento del mercato interno (1985).

Parallelamente a questi lavori di riflessione che annunciano già l'Atto unico, la costruzione comunitaria registra sviluppi concreti come per esempio:
• l'affermazione del ruolo delle riunioni dei capi di Stato e di governo, che a partire dal 1974 porta alla nascita dei "Consigli europei" tre volte l'anno;
• l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto a partire dalle elezioni del 1979;
• l'utilizzazione dell'articolo 235 del trattato CEE per sviluppare il settore d'intervento della CEE;
• la creazione, nel 1978, del sistema monetario europeo (SME) basato sull'esistenza di un'unità di conto comune, l'ecu, al fine di risolvere il problema dell'instabilità monetaria;
• i trattati del 1970 e del 1975 nonché la decisione del 1985, relativi alle disposizioni di bilancio e finanziarie, che consentono di trovare un accordo sul regime delle finanze comunitarie (sistema delle risorse proprie ed esecuzione del bilancio).

Atto Unico: Prime Grandi Riforme (1986)

Progressivamente si è fatta sentire la necessità di un nuovo rilancio. Sembrava infatti che sarebbe stato molto difficile ultimare la realizzazione del mercato interno in base ai trattati esistenti, in particolare alle loro disposizioni istituzionali che richiedevano l'unanimità in seno al Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni.
L'Atto unico propone un certo numero di riforme che si prefiggono di agevolare l'armonizzazione.
Fissa innanzitutto come obiettivo il completamento del mercato unico il 1º gennaio 1993. Consente inoltre l'estensione dei casi in cui fare ricorso al voto a maggioranza qualificata, l'aumento del ruolo del Parlamento europeo (creazione di una procedura di cooperazione) e l'allargamento delle competenze comunitarie, in particolare nei settori economici e monetari, dell'ambiente e della ricerca. Ufficializza l'esistenza del Consiglio europeo e consacra la pratica della cooperazione in politica estera.






2. L'ARRIVO DEI TRATTATI

Trattato Di Maastricht, Nascita Dell'unione Europea (1992)

Il contributo del trattato di Maastricht è importante in quanto esso segna il passaggio della costruzione europea a una dimensione politica.
Il trattato riunisce in una sola struttura l'Unione europea, le Comunità, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonché la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI). Questo trattato è all'origine della famosa "struttura a pilastri".
Il primo pilastro è costituito dalle Comunità preesistenti e funziona grazie alle istituzioni in base al metodo detto comunitario, vale a dire attraverso un esercizio in comune delle sovranità nazionali.
Il secondo pilastro è formato dalla PESC (titolo V del trattato sull'Unione europea) e il terzo dalla GAI (titolo VI del trattato sull'Unione europea). Questi due pilastri organizzano una cooperazione di tipo intergovernativo che si avvale comunque delle istituzioni comuni e che è dotata di alcuni elementi sovranazionali, segnatamente l'associazione della Commissione e la consultazione del Parlamento europeo.

Con il trattato di Maastricht, la CEE viene ribattezzata Comunità europea (CE),
il che esprime la volontà dei firmatari del trattato di estendere le competenze comunitarie a settori non economici.
In ambito comunitario le principali innovazioni sono l'avvio dell'Unione economica e monetaria, che si concreterà con la decisione del 1998 di introdurre una moneta unica (l'euro), l'istituzione di una cittadinanza europea, l'avvio di nuove politiche (istruzione, cultura) nonché l'applicazione del principio di sussidiarietà per regolare l'esercizio delle competenze. Infine, un protocollo sociale estende le competenze comunitarie nel settore sociale.
Sul piano istituzionale, viene accresciuto il ruolo del Parlamento europeo grazie all'introduzione di una procedura di codecisione in alcune materie e alla partecipazione del Parlamento stesso alla designazione della Commissione.
Questi progressi sono stati possibili soltanto grazie all'avvio di una certa differenziazione tra gli Stati membri. Infatti, il Regno Unito non partecipa al protocollo sociale e rimane libero di decidere se adottare l'euro; lo stesso vale per la Danimarca. La ratifica del trattato non sarà facile, a dimostrazione del fatto che esso fa fare all'Europa un passo decisivo conferendole una dimensione politica.

Trattato Di Amsterdam (1997)

Gli anni successivi all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea sono stati caratterizzati dall'allargamento dell'Unione ad Austria, Finlandia e Svezia nel 1995.
Il trattato di Amsterdam ha consentito notevoli progressi, rendendo possibile l'aumento delle competenze dell'Unione. L'accento viene posto sull'obiettivo di un elevato livello di occupazione e sul coordinamento delle politiche occupazionali. Ormai il metodo comunitario si applica a importanti settori che in precedenza rientravano nel terzo pilastro, quali l'asilo, l'immigrazione, il passaggio delle frontiere esterne, la lotta contro la frode e la cooperazione doganale.

Il trattato di Amsterdam prevede per la prima volta alcune disposizioni che consentono a un certo numero di Stati membri di valersi delle istituzioni comuni per organizzare fra di loro una cooperazione potenziata. Inoltre, il trattato rafforza i poteri del Parlamento estendendo la procedura di codecisione e i suoi poteri di controllo. Prevede altresì l'avvio di nuovi negoziati per procedere alle necessarie riforme istituzionali nella prospettiva dell'allargamento (composizione della Commissione e del Parlamento e voto al Consiglio) al fine di preservare la democraticità e l'efficacia di una costruzione con oltre 20 membri. È proprio dopo la firma di questo trattato che è stato possibile il processo di allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale a partire dal 1998.

Trattato Di Nizza (2001)

Il trattato di Nizza è dedicato essenzialmente alle conseguenze di Amsterdam, vale a dire ai problemi istituzionali legati all'allargamento che non sono stati risolti nel 1997. Si tratta della composizione della Commissione, della ponderazione dei voti al Consiglio e dell'estensione dei casi di voto a maggioranza qualificata. Il trattato ha inoltre agevolato il ricorso alle cooperazioni potenziate e ha reso più efficace il sistema giurisdizionale.
D'altra parte, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea preparata da una convenzione è stata proclamata durante il vertice europeo di Nizza da parte dei presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
A partire dal trattato di Nizza risulta evidente che l'architettura dell'Unione deve essere definita in modo globale e stabile per consentirle di funzionare in modo coerente. Questo movimento ha portato alla nascita della Convenzione europea e all'elaborazione della Costituzione.

Il trattato di Nizza modificato dai trattati di adesione

Al momento della redazione del trattato di Nizza si ignorava quando e in quale ordine i paesi candidati avrebbero aderito all'Unione. Il trattato di Nizza si è pertanto limitato a fissare i principi e i metodi di evoluzione della composizione della Commissione e della definizione della maggioranza qualificata in Consiglio. Come previsto nel protocollo sull'allargamento e nelle dichiarazioni allegate al trattato, il numero di seggi dei nuovi Stati membri in Parlamento, il numero di voti loro attribuito in Consiglio e la soglia della maggioranza qualificata applicabile in futuro sono stati determinati giuridicamente nel trattato d'adesione. Il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, nonché il trattato di Lussemburgo sull'adesione della Romania e della Bulgaria firmato il 25 aprile 2005 stabiliscono le condizioni che regolano tale materia. Dal 1° gennaio 2007, l'Unione è quindi fondata sui trattati UE e CE, modificati da ultimo dai trattati di Nizza, Atene e Lussemburgo.


Trattato Che Istituisce Una Costituzione Per L'europa (2004)

Il trattato costituzionale europeo, spesso chiamato più semplicemente Costituzione, era volto all'abrogazione e sostituzione mediante un testo unico di tutti i trattati esistenti, ad eccezione del trattato Euratom, consolidando così cinquant'anni di trattati europei.
Oltre a questo lavoro di consolidamento e semplificazione dei testi, la Costituzione introduceva anche numerose novità, fra le quali: l'attribuzione di una personalità giuridica all'Unione, una definizione chiara delle competenze, la possibilità per uno Stato membro di uscire dall'Unione, l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali, una semplificazione degli strumenti d'azione dell'Unione, la creazione di un ministro degli Affari esteri europeo, l'istituzionalizzazione formale del Consiglio europeo, che sarà presieduto da un presidente eletto per un periodo di due anni e mezzo, la definizione di un nuovo sistema di maggioranza qualificata per le votazioni al Consiglio, varie modifiche a livello delle politiche, la scomparsa della struttura a pilastri e l'estensione dei casi in cui si vota a maggioranza qualificata al Consiglio e della procedura legislativa ordinaria (codecisione).

Il trattato costituzionale è stato firmato nell'ottobre 2004. Per entrare in vigore, il trattato che istituisce la Costituzione doveva essere ratificato da tutti gli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali, sia tramite ratifica da parte del Parlamento oppure mediante referendum. In esito alle difficoltà di ratifica incontrate in certi Stati membri, i capi di Stato e di governo hanno deciso, in occasione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, di lanciare un "periodo di riflessione" sul futuro dell'Europa.

Il Trattato Di Lisbona (2007)

In occasione del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007, i leader europei sono pervenuti a un compromesso. E' stato convenuto un mandato per la convocazione di una CIG incaricata di finalizzare e adottare non più una Costituzione ma un "trattato di modifica" per l'Unione europea. Il testo definitivo del trattato elaborato dalla CIG è stato approvato in occasione del Consiglio europeo informale, che si è svolto a Lisbona il 18 e 19 ottobre. Il trattato di Lisbona è stato firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007.

Condurre l'Europa nel XXI secolo

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dota l'Unione europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi. In una realtà in rapida evoluzione, per affrontare temi quali la globalizzazione, i cambiamenti climatici, l'evoluzione demografica, la sicurezza e l'energia gli europei guardano all'UE. Il trattato di Lisbona rafforza la partecipazione democratica in Europa e la capacità dell'UE di promuovere quotidianamente gli interessi dei propri cittadini.


In 50 anni l'Europa è cambiata, il mondo è cambiato.

Oggi più che mai, in un mondo globalizzato in costante mutamento, l'Europa è chiamata ad affrontare nuove sfide. La globalizzazione dell'economia, l'evoluzione demografica, i cambiamenti climatici, l'approvvigionamento energetico, per non parlare delle nuove minacce che gravano sulla sicurezza, sono i grandi temi con i quali l'Europa del XXI secolo deve misurarsi.

Gli Stati membri non sono più in grado di affrontare da soli tutte queste nuove problematiche che non conoscono frontiere. Per farvi fronte e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini serve uno sforzo collettivo a livello europeo. Tuttavia, per poter fronteggiare queste sfide l'Europa deve modernizzarsi. Deve disporre di strumenti efficaci e coerenti che siano adatti non soltanto al funzionamento di un'Unione europea recentemente passata da 15 a 27 Stati membri, ma anche alle rapide trasformazioni del mondo attuale. Le regole di vita comune, stabilite dai trattati, vanno perciò rinnovate.

È questo l'obiettivo del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. Tenendo conto delle evoluzioni politiche, economiche e sociali e volendo rispondere alle aspirazioni degli europei, i capi di Stato e di governo hanno convenuto nuove regole che disciplinano la portata e le modalità della futura azione dell'Unione. Il trattato di Lisbona consente pertanto di adeguare le istituzioni europee e i loro metodi di lavoro, di rafforzare la legittimità democratica dell'Unione e di consolidare i valori fondamentali che ne sono alla base.

Il trattato di Lisbona è frutto dei negoziati condotti dagli Stati membri all'interno di una conferenza intergovernativa, ai cui lavori hanno partecipato anche la Commissione e il Parlamento europeo. Il trattato è stato ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell'UE. Spettava a questi ultimi definire, in base alle rispettive norme costituzionali, come procedere alla ratifica.

A norma dell’articolo 6 del trattato di Lisbona, il testo è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.






3. LE FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i trattati istitutivi dell'Unione europea.
Le fonti derivate sono costituite da atti normativi fondati sui trattati. Il diritto derivato comprende il diritto derivato unilaterale e il diritto convenzionale.
Le fonti complementari sono composte da atti normativi non previsti dai trattati. Si tratta della giurisprudenza della Corte di giustizia, da un lato, e del diritto internazionale e dei principi generali del diritto, dall'altro.

Le fonti del diritto dell'Unione europea (UE) sono di tre tipi:
  - le fonti primarie
  - le fonti derivate
  - le fonti complementari.


- Le fonti di diritto primario
Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i trattati istitutivi, ovvero il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali trattati stabiliscono la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri e fondano il potere delle istituzioni europee. Definiscono inoltre il quadro giuridico all’interno del quale le istituzioni dell’UE attuano le politiche europee.
Inoltre il diritto primario comprende altresì:
i trattati modificativi dell'Unione europea;
i protocolli allegati ai trattati istitutivi e ai trattati modificativi;
i trattati di adesione degli Stati membri dell’UE.

Le fonti di diritto derivato
Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali.
Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:
• gli atti menzionati all'articolo 288 del trattato che sul funzionamento dell’UE, ossia il regolamento, la direttiva, la decisione, i pareri e le raccomandazioni;
• gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.
Gli atti convenzionali comprendono:
• gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
• gli accordi tra Stati membri;
• gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.

Le fonti di diritto complementare
Oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le fonti di diritto complementare comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato.
Nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi.
I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati.

Le fonti non scritte del diritto europeo: diritto complementare
Il diritto complementare è costituito dalle fonti non scritte del diritto europeo di origine giurisprudenziale. Tali fonti sono usate dalla Corte di giustizia quali norme giuridiche per colmare le lacune del diritto primario o del diritto derivato. Esse comprendono i principi generali del diritto e le norme di diritto internazionale pubblico.Per quanto riguarda i diritti fondamentali, considerati a lungo dalla Corte di giustizia principi generali del diritto, essi tendono a divenire progressivamente elementi di diritto primario. Il trattato costituzionale sottoposto a ratifica sancisce questa evoluzione integrando nel testo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia si richiama a tutta una serie di norme giuridiche destinate a colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato. Si tratta essenzialmente del diritto internazionale pubblico e dei principi generali del diritto. Queste due categorie esercitano un'influenza reciproca, come risulta dal fatto che la Corte di giustizia ha elaborato dei principi generali del diritto ispirati al diritto internazionale pubblico.

I diritti fondamentali costituiscono una categoria particolare di norme, in quanto possono far parte del diritto primario o del diritto complementare dell’Unione europea a seconda della loro fonte. . A partire dagli anni Settanta si è inoltre registrata una tendenza a considerare tali diritti sempre più come fonti di diritto primario e non di diritto complementare.

Il diritto internazionale
Nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi.

La Corte di giustizia ha inoltre affermato che l’UE è soggetta alle norme di diritto internazionale. Ha ritenuto, ad esempio, che l’UE, in quanto soggetto di diritto, è tenuta a rispondere a livello internazionale dei danni causati a terzi.

La Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale anche per elaborare i principi generali del diritto. È il caso, ad esempio, dei seguenti principi:
• obbligo di buona fede;
• pacta sunt servanda (le convenzioni vincolano giuridicamente i loro firmatari);
• territorialità;
• estinzione dei trattati in caso di mutamento radicale delle circostanze.

La Corte di giustizia si è altresì scostata da alcuni principi di diritto internazionale giudicati incompatibili con la struttura dell’Unione, come il principio di reciprocità nell'esecuzione degli obblighi statuali.

I principi generali del diritto
I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati, ad esempio in materia di responsabilità extracontrattuale dell’UE. I principi generali del diritto possono essere:
• comuni agli ordinamenti giuridici nazionali: la Corte di giustizia ha individuato anzitutto una categoria di principi generali comuni a tutti gli ordinamenti giuridici nazionali e compatibili con gli obiettivi della Comunità. Tra questi principi figurano la certezza del diritto e il legittimo affidamento, diretto a proteggere gli individui da mutamenti imprevedibili del diritto;
• ricavati da alcuni ordinamenti giuridici nazionali: si è anche ispirata a principi sanciti solo da alcuni ordinamenti giuridici nazionali. Ad esempio i principi sulla scorta dei quali ha designato l'istituzione responsabile del danno imputabile alla Comunità europea e ha valutato l'entità del pregiudizio sono desunti da norme presenti solo in alcuni ordinamenti giuridici nazionali;
• propri dell’UE: la Corte di giustizia ha elaborato una categoria di principi generali propri dell’Unione europea, seppure ispirati al diritto nazionale. Se ne ha un'illustrazione con la solidarietà tra Stati membri, l'equilibrio istituzionale o la preferenza comunitaria.

Il caso specifico dei diritti fondamentali
Esistono tre fonti di diritti fondamentali nell’UE:
• la Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
• la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EN);
• le tradizioni costituzionali degli Stati membri.

Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e le tradizioni costituzionali degli Stati membri facevano parte del diritto dell’UE quali principi generali del diritto.

In seguito il trattato di Lisbona ha inserito nei trattati istitutivi la forza vincolante della Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 6 del trattato sull’UE le conferisce lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta dei diritti fondamentali è pertanto divenuta una fonte di diritto primario dell’UE.

Inoltre, l’articolo 6 del trattato sull’UE conferma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e le tradizioni costituzionali degli Stati membri quali fonti dei principi generali del diritto. Se necessario, la Corte di giustizia potrà fare riferimento a tali principi per completare i diritti fondamentali protetti dalla Carta.

Infine, l’articolo 6 del trattato sull’UE prevede altresì la possibilità per l’UE di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’accordo relativo a una tale adesione dovrà quindi essere adottato all’unanimità dal Consiglio ed essere ratificata da tutti gli Stati membri. Inoltre un protocollo sull’eventuale adesione dell’UE non dovrà modificare le sue competenze, né riguardare le attribuzioni delle sue istituzioni.






4. L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

I cittadini europei dispongono di un diritto d’iniziativa con il quale possono invitare la Commissione a presentare proposte legislative.
Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi per la realizzazione di tale iniziativa.

ATTO
Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini.

SINTESI
L’iniziativa dei cittadini permette ai cittadini europei di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa su un tema specifico. Questa iniziativa è stata introdotta dal trattato di Lisbona con l’obiettivo di rafforzare la dimensione democratica dell’Unione europea (UE). Ora, quindi, i cittadini hanno la possibilità di far sentire la propria voce a livello europeo e di essere pienamente partecipi del processo decisionale dell’UE.
L’iniziativa europea è un diritto definito con precisione. Il presente regolamento stabilisce i principi relativi a una tale iniziativa e definisce la procedura di attuazione di un’iniziativa dei cittadini. Tale procedura è costituita da varie fasi.

CONDIZIONI
Per garantire le legittimità e il carattere europeo di un’iniziativa dei cittadini, la sua realizzazione richiede il rispetto di numerose condizioni:
• l'iniziativa deve ricevere il sostegno di almeno un milione di cittadini europei, cioè di cittadini che possiedono la nazionalità di uno Stato membro. I sostenitori di un’iniziativa compilano il modulo della dichiarazione di sostegno e sono definiti come firmatari dell’iniziativa;
• i cittadini firmatari devono provenire da almeno un quarto degli Stati membri. L’obiettivo è garantire che l’iniziativa rispecchi l’interesse dell’Unione e non soltanto quello di uno Stato membro o di un piccolo gruppo di Stati membri;
• il presente regolamento stabilisce anche il numero minimo di firmatari provenienti da ognuno degli Stati membri rappresentati. Il numero minimo per ogni Stato membro è stabilito all’allegato I del regolamento.
Inoltre, per ogni iniziativa dei cittadini viene costituito un comitato dei cittadini. Questo comitato è composto da sette membri provenienti da sette Stati membri diversi e da rappresentanti che assicurano il collegamento con le istituzioni europee per tutta la durata della procedura. Il ruolo del comitato è assicurare l’organizzazione e il coordinamento dell’iniziativa dei cittadini. Il comitato ha altresì il compito di incoraggiare l’emergere di questioni di dimensione europea e promuovere una riflessione dei cittadini su certi temi.

Registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini
Prima di avviare la raccolta dei moduli delle dichiarazioni di sostegno di un’iniziativa, gli organizzatori devono innanzitutto registrare la proposta d’iniziativa presso la Commissione. La proposta deve indicare specificatamente l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa.
La Commissione esamina l’ammissibilità dell’iniziativa e in particolare controlla che:
• il comitato di sostegno sia stato costituito e i suoi membri designati;
• l’obiettivo dell’iniziativa appartenga ai settori politici per i quali la Commissione è abilitata a presentare proposte legislative;
• la proposta d’iniziativa dei cittadini non sia presentata in modo ingiurioso, o non abbia un contenuto futile o vessatorio;
• l’iniziativa non sia contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’UE.
Se tali condizioni sono soddisfatte, la Commissione registra la proposta d’iniziativa e gli organizzatori possono cominciare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno.

Raccolta delle dichiarazioni di sostegno
Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Tali dichiarazioni di sostegno possono essere raccolte per iscritto, per posta elettronica oppure per via elettronica.
Gli organizzatori hanno a disposizione un periodo di dodici mesi a partire dalla registrazione della proposta d’iniziativa per raccogliere tutte le dichiarazioni di sostegno.

Verifica delle dichiarazioni di sostegno
Dopo aver raccolto le dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori le trasmettono alle autorità degli Stati membri che sono responsabili della loro verifica. A questo punto, le autorità nazionali rilasciano un certificato che attesta il numero di dichiarazioni provenienti dallo Stato membro interessato.

Presentazione dell’iniziativa dei cittadini alla Commissione
Dopo aver ottenuto i certificati e aver rispettato le condizioni, gli organizzatori possono presentare l’iniziativa dei cittadini alla Commissione.
La Commissione riceve gli organizzatori affinché espongano in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa. Inoltre, gli organizzatori hanno anche diritto a un’audizione pubblica organizzata presso il Parlamento europeo.

La Commissione esamina l’iniziativa dei cittadini entro tre mesi e poi adotta una comunicazione che espone:
• le sue conclusioni giuridiche e politiche;
• i motivi per cui intende intraprendere o non intraprendere un’azione;
• l’eventuale azione che intende intraprendere.

Protezione dei dati personali e sanzioni
I dati personali dei cittadini firmatari possono essere utilizzati solamente nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini e sono distrutti entro un mese dalla presentazione dell’iniziativa alla Commissione.
Inoltre, il presente regolamento prevede sanzioni nei confronti degli organizzatori in caso di false dichiarazioni o di utilizzo fraudolento dei dati.

CONTESTO
Il presente regolamento è stato adottato ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’UE e dell’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’UE. I due articoli sono stati introdotti dal trattato di Lisbona e prevedono la possibilità per i cittadini di presentare un’iniziativa dei cittadini.